Carta per prestito Stampa

Carta speciale per l’accesso al prestito privilegiato
del fondo dell’Archivio Diaristico Nazionale

Il firmatario del presente documento si impegna a rispettarne ogni articolo di modo da accedere ai benefici a cui la Carta Speciale dà diritto.

ART. 1 - Possono accedere alla Carta Speciale gli studenti che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, frequenteranno la sede dell’Archivio Diaristico Nazionale per motivi di studio e per almeno tre giorni. Ogni studente che richiede la Carta deve essere provvisto di regolare malleveria firmata da un docente universitario.

Possono accedere alla Carta Speciale senza bisogno di alcuna presentazione: i membri del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, il Comitato Scientifico, la Commissione di Lettura interna, la Giuria Nazionale e i docenti universitari.

ART. 2 - La Carta Speciale ha durata annuale ed è rilasciata previo pagamento anticipato della quota di euro 45,00 + Iva al 20%. Essendo la Carta Speciale una forma di sostegno dell’attività dell’Archivio Diaristico Nazionale, sono tenuti al pagamento della quota sia gli studenti, che gli appartenenti a tutte le altre categorie sopra citate.

L’Archivio rilascerà regolare fattura dell’avvenuto pagamento.

ART. 3 - La Carta Speciale permette di avere in prestito, fra gli inediti facenti parte del fondo dell’Archivio Diaristico Nazionale, un massimo di tre diari ogni mese (eventuali spese di spedizione sono a carico del destinatario). Trascorso il termine massimo i testi devono tassativamente essere riconsegnati, nel medesimo stato di conservazione, pena l’annullamento della Carta Speciale. Non sono ammesse forme privilegiate di prenotazione dei testi qualora alcuni degli stessi fossero temporaneamente non accessibili poichè in prestito presso altri studiosi.

ART. 4 - L’Archivio si impegna a tutelare eventuali volontà di limitazione del prestito qualora espressamente richieste dall’autore o dagli eredi.

Non si può accedere al prestito dei diari manoscritti nella loro forma originale ma solo delle eventuali fotocopie dell’originale e dei dattiloscritti. Qualora un testo fosse richiesto da più studiosi l’Archivio garantisce la fruibilità in sede impedendo il prestito dell’ultima copia rimasta.

ART. 5 - I possessori della Carta Speciale si impegnano al rispetto dei seguenti principi deontologici:

non riprodurre il testo, nè cederlo a terzi
vincolo di riservatezza in base al quale ogni utilizzo del materiale in prestito avrà solo finalità scientifiche.
proibizione della divulgazione generica di qualsiasi dato, sia a fini giornalistici, che di sfruttamento cinematografico, teatrale, televisivo e radiofonico. Più in generale, è proibita la commercializzazione di qualsiasi dato acquisito tramite tale accesso privilegiato al prestito. L’unico uso consentito è quello scientifico, anch’esso sottoposto alle limitazioni del comma successivo.
Obbligo di non riportare in alcun tipo di ricerca, persino su quelle a carattere scientifico, nè il nome, nè il cognome delle persone citate nel testo (ad eccezione dell'autore se compare nel catalogo online dell'Archivio e dei personaggi noti). I nomi vanno sostituiti con le semplici iniziali. Obbligo di attenersi alla Legge n. 675 del 31/12/1996 (tutela della privacy) per il trattamento dei dati personali contenuti nei testi utilizzati. L’Archivio si riserva il diritto di autorizzare la citazione integrale dei nomi delle persone citate, dopo aver opportunamente consultato l’autore o gli eventuali proprietari del testo. Separatamente deve essere compilato e consegnato all’Archivio insieme con la tesi o la ricerca stampata, l’elenco (nome/cognome anno di catalogo) dei diaristi i cui testi sono stati citati. L’Archivio provvederà ad avvertire gli autori dell’utilizzo del proprio testo.
ART. 6 - L’Archivio si riserva il diritto di annullare le Carte Speciali degli studiosi che non si attenessero rigidamente alle presenti regolamentazioni. In caso di annullamento non sarà restituita la quota annuale.


Pieve Santo Stefano, 23.01.98/2

[entrata in vigore del presente regolamento: 23 gennaio 1998]

I possessori della carta speciale hanno diritto all’abbonamento gratuito per un anno a "Primapersona".


Il prestito dei testi sarà consentito solo previa autorizzazione degli autori e/o proprietari. É necessario fornire tempestivamente all’Archivio l’elenco dei testi per i quali si chiede il prestito. Se l’Archivio non sarà in grado di ottenere le autorizzazioni necessarie, il testo NON potrà essere prelevato.